lunedì 2 marzo 2015

ANIMALI NEL CIRCO, NO GRAZIE

Nei giorni scorsi Casalguidi ha visto la presenza di un Circo acquatico.

Poichè ritengo che la vita degli animali utilizzati nei circhi sia incompatibile con le caratteristiche etologiche degli stessi, ho presentato una mozione da sottoporre al voto nella prossima seduta del Consiglio comunale di Serravalle Pistoiese.

Certo, se anche venisse accolta, non risolverei il problema poichè i circhi potrebbero esibirsi in altri comuni anche limitrofi. Ma bisogna cominciare a dare il buon esempio.
Questo il testo della mozione.


Oggetto: Mozione circa le autorizzazioni a circhi e mostre viaggianti che utilizzano specie animali selvatiche o esotiche.




Premesso che:

  • il circo è un'arte antica che merita di essere difesa e tramandata, ma non più impiegando animali selvatici ed esotici: non è un caso che il circo di maggior successo a livello mondiale sia animato solamente dall'abilità di acrobati, giocolieri e clown;

  • le condizioni di detenzione degli animali nei circhi vengono identificate come non idonee anche da riconosciute autorità scientifiche;

  • in linea con quanto affermato, sempre più paesi nel mondo hanno aderito al bando degli animali dai circhi, un numero in continua crescita anche in Europa;

  • la sicurezza di tutti i cittadini, che ricade sotto la responsabilità del Sindaco, può essere messa a repentaglio da fughe o incidenti che coinvolgono animali al seguito del circo ed elencati nel decreto del Ministro dell'ambiente 19 aprile 1996 (Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione);

Considerato che:

  • l'articolo 9 della legge 18 marzo 1968. n. 337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante) prescrive ai comuni di compilare un elenco delle aree disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento e conferisce ad apposito regolamento comunale la competenza a concedere suddette aree;

  • la Dichiarazione universale dei diritti degli animali proclamata il 27 gennaio 1978 a Bruxelles, all'articolo 4 recita: "Ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi; ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto", e all'articolo 10: "nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo; le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale";

  • la legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica) ha istituito, presso il Ministero dell'ambiente, la Commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), che ha stabilito i criteri generali e i requisiti minimi per la detenzione di animali esotici nei circhi e mostreitineranti, in funzione della tutela del loro benessere;

  • la CITES, nell'emanazione delle linee guida di indirizzo per il mantenimento di animali presso circhi e mostre itineranti, ha sottolineato che "le indicazioni inerenti i requisiti minimi non devono essere considerate come una giustificazione o invito a mantenere determinate specie nei circhi. In particolare, si raccomanda che in futuro non vengano più detenute le specie in via di estinzione o il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile quali: primati, delfini,lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti,ippopotami, giraffe. rapaci'";

  • la legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto del maltrattamento degli animali, nonché di impegno degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) punisce chiunque maltratti gli animali, anche contravvenendo alle loro caratteristiche etologiche.

Rilevato che:

  • molte amministrazioni comunali hanno approvato apposito regolamento per le attività di spettacolo viaggiante, disponendo che nel territorio comunale non siano più accolti spettacoli di intrattenimento pubblico o privato con uso di animali di specie selvatiche ed esotiche individuate dalla CITES;

Impegna

il Sindaco e la Giunta Comunale a non rilasciare in futuro autorizzazioni sull'intero territorio comunale per spettacoli circensi in cui si usano e si sfruttano, contro natura, gli animali.


Il Capogruppo Serravalle Popolari e Riformisti
Federico Gorbi                      

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